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  • Facciamo chiarezza

    Accreditamenti, attestati e Legge 4/2013 spiegati in modo semplice

    Certificato accreditato e riconosciuto

Accreditamenti, legge e formazione: facciamo chiarezza

Nel mondo della formazione e delle professioni non regolamentate c’è spesso molta confusione.

Parole come diploma, abilitazione, riconoscimento o accreditamento vengono usate in modo improprio, generando aspettative poco realistiche o fraintendimenti.

Noi crediamo nella chiarezza e nella trasparenza: per questo abbiamo scelto di spiegare in modo semplice come stanno realmente le cose.

Il punto di partenza: la legge italiana

In Italia, le professioni si dividono in due grandi categorie:

Professioni regolamentate

Sono quelle per cui lo Stato prevede:

  1. un titolo di studio obbligatorio;
  2. un esame di Stato;
  3. l’iscrizione a un Ordine o Albo professionale.

(Esempi: medico, psicologo, avvocato)
In questi casi esiste una vera e propria abilitazione legale.

Professioni non regolamentate

Sono tutte le attività che non sono riservate per legge a una specifica categoria.

Qui rientrano molte attività legate alla crescita personale, al counseling e alle discipline evolutive.

Queste professioni sono disciplinate dalla Legge 4/2013.

Cosa dice davvero la Legge 4/2013

La Legge 4/2013 non crea nuove professioni e non rilascia abilitazioni.

Stabilisce invece che:

  • chi esercita una professione non regolamentata lo fa in autonomia e sotto la propria responsabilità;
  • possono esistere associazioni professionali che rappresentano i professionisti;
  • queste associazioni possono rilasciare attestazioni di qualità e qualificazione professionale.

Non si tratta di abilitazioni legali, né di autorizzazioni statali.

Equivoci comuni

Facciamo chiarezza su alcuni equivoci molto diffusi:

  • Rilasciate un diploma che abilita alla professione?

    No. Nell’ambito delle professioni non regolamentate non esiste un diploma abilitante riconosciuto dallo Stato.

  • La vostra scuola abilita a fare il costellatore?

    No. Non esiste, per legge, una “abilitazione alla professione di costellatore”.
    Chi sceglie di operare in questo ambito lo fa assumendosi la propria responsabilità professionale nel rispetto della normativa vigente.

  • Il valore di una formazione (oltre i titoli)

    Nel nostro ambito è importante essere chiari: non esiste un valore legale del titolo, come avviene nelle professioni regolamentate.
    Questo significa che il valore di un percorso non dipende da un riconoscimento formale, ma da ciò che realmente offre.

    Una formazione ha valore quando sviluppa:

    • competenze reali, non solo teoriche;
    • esperienza diretta, attraverso la pratica;
    • consapevolezza personale, che è parte integrante del lavoro;
    • qualità del metodo e dell’insegnamento
    • coerenza e serietà dell’ente formativo.

    In altre parole, non è il titolo a fare il professionista, ma il percorso che ha compiuto e la persona che è diventata.

  • Perché esistono gli accreditamenti?

    Se non esiste un valore legale del titolo, che senso ha accreditarsi? La risposta è semplice: non per ottenere un’autorizzazione, ma per assumersi una responsabilità.
    Quando un ente come SIDDHI sceglie di accreditarsi presso organizzazioni di settore compie una scelta precisa: aderire a standard condivisi.
    In particolare, questo significa impegnarsi a:

    • rispettare codici etici e deontologici;
    • garantire trasparenza verso i partecipanti;
    • mantenere standard formativi dichiarati;
    • promuovere una pratica responsabile e non ambigua;
    • distinguere chiaramente il proprio ambito da quello clinico o sanitario.

    Gli accreditamenti, quindi, non sono una “patente”, ma piuttosto una forma di garanzia verso chi sceglie di formarsi.

  • Esiste un riconoscimento ufficiale?

    Non nel senso comunemente inteso. Non esiste un ente statale che “riconosce” o autorizza scuole di Costellazioni o discipline analoghe.

  • Le associazioni accreditano le scuole?

    No. Le associazioni professionali rappresentano i professionisti e possono rilasciare attestazioni ai singoli, ma non accreditano enti di formazione in senso legale.

Titoli rilasciati

Al termine del percorso formativo viene rilasciato un Attestato di partecipazione che certifica il percorso svolto, le ore di formazione e i contenuti trattati.
Non è un’abilitazione, ma una testimonianza formativa.

Attestato, certificato, diploma: che differenza c’è?

Per evitare ambiguità:

  • Attestato: documenta la partecipazione a un percorso;
  • Certificato: attesta competenze secondo determinati standard;
  • Diploma: titolo di studio con valore legale (solo in ambito regolamentato).

Nel nostro contesto, il termine corretto è attestato.

Il nostro approccio: responsabilità e chiarezza

Nel rispetto della normativa italiana:

  • non promettiamo abilitazioni che non esistono;
  • non utilizziamo termini ambigui;
  • non creiamo aspettative fuorvianti.

Crediamo che il vero valore di un percorso non sia nel titolo, ma nella trasformazione che genera nella persona.

Chi sceglie di formarsi con noi lo fa:

  • per crescere personalmente;
  • per sviluppare competenze;
  • per intraprendere, se lo desidera, un’attività professionale nel rispetto della legge.

Con consapevolezza, libertà e responsabilità.

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