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Condizioni specifiche della Scuola di Costellazioni familiari e sistemiche

Art. 1

Natura della Scuola e oggetto del Contratto

Il presente Contratto disciplina la partecipazione alla Scuola di Costellazioni familiari e sistemiche organizzata dall’Istituto SIDDHI (di seguito, l’Istituto).

La Scuola costituisce un percorso di formazione nella disciplina delle Costellazioni familiari e sistemiche, finalizzato alla crescita personale e all’acquisizione delle competenze previste dal programma didattico dell’Istituto.

La partecipazione alla Scuola presuppone il coinvolgimento personale del Partecipante, la partecipazione attiva alle attività della Scuola e il rispetto dei principi, dei valori, del codice etico e delle regole organizzative dell’Istituto.

La Scuola non costituisce attività sanitaria, psicologica o psicoterapeutica, non sostituisce percorsi di diagnosi, cura o riabilitazione e non abilita all’esercizio di professioni regolamentate, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Istituto si impegna a organizzare e mettere a disposizione del Partecipante il percorso, i docenti, le attività della Scuola e gli strumenti didattici previsti dal programma. Le obbligazioni assunte dall’Istituto costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto trovano applicazione le Condizioni Generali di Contratto dell’Istituto, che il Partecipante dichiara di conoscere e accettare.

Art. 2

Struttura della Scuola

La Scuola si articola in tre annualità consecutive e può essere frequentata secondo una delle seguenti modalità:

  1. iscrizione al solo Primo anno;
  2. iscrizione al Triennio;
  3. iscrizione al Biennio, riservata ai Partecipanti che abbiano completato il Primo anno o siano stati ammessi dall’Istituto.

Il completamento del Primo anno consente il rilascio dell’Attestato di Base.

Il completamento del Biennio o del Triennio, secondo la formula di iscrizione prescelta, consente il rilascio dell’Attestato Magistrale.

L’iscrizione al Triennio costituisce un unico rapporto contrattuale riferito all’intero percorso e consente di beneficiare delle condizioni economiche eventualmente previste dall’Istituto per tale formula di iscrizione.

L’accesso a ciascuna annualità successiva è subordinato al completamento dell’annualità precedente, secondo quanto previsto dal presente Contratto.

Art. 3

Anno accademico e calendario delle attività

L’anno accademico della Scuola decorre dal 1° settembre e termina il 31 luglio dell’anno successivo.

Le attività della Scuola sono organizzate secondo il calendario predisposto dall’Istituto, pubblicato sul sito istituzionale, nell’area riservata del Partecipante o comunicato con altri strumenti ritenuti idonei.

Il calendario delle attività ha esclusiva funzione organizzativa e non costituisce parte integrante del presente Contratto.

Ai fini del presente Contratto, ciascuna annualità si considera iniziata con lo svolgimento della prima attività obbligatoria prevista dal calendario della relativa annualità, incluso il colloquio individuale introduttivo di cui all’art. 5. La trasmissione della conferma di iscrizione e del calendario delle attività non costituisce avvio dell’erogazione del servizio.

L’Istituto ha facoltà di modificare il calendario, gli orari, le sedi di svolgimento, le modalità di erogazione delle attività, nonché di sostituire docenti o collaboratori, quando ciò sia richiesto da esigenze didattiche, organizzative, logistiche, di sicurezza o da altre circostanze non imputabili all’Istituto. In tali casi l’Istituto si impegna a contenere, per quanto ragionevolmente possibile, gli eventuali disagi per i Partecipanti.

Le modifiche organizzative previste dal presente articolo non determinano inadempimento contrattuale né attribuiscono al Partecipante il diritto di recedere dal Contratto, ottenere riduzioni della quota di partecipazione o pretendere indennizzi, salvo i casi previsti dalla legge.

Il Partecipante è tenuto a organizzare la propria disponibilità in funzione del calendario predisposto dall’Istituto, restando escluso qualsiasi diritto alla riprogrammazione individuale delle attività per impedimenti personali.

Art. 4

Ammissione alla Scuola

L’ammissione alla Scuola è subordinata alla valutazione dell’Istituto e alla disponibilità dei posti.

Ai fini della valutazione, l’Istituto può richiedere colloqui conoscitivi, questionari, dichiarazioni, documentazione o ogni altra informazione ritenuta utile.

L’Istituto può non accogliere una domanda di ammissione qualora ritenga che il percorso non sia adeguato alle caratteristiche o alle esigenze del candidato ovvero quando ricorrano motivate esigenze didattiche od organizzative.

Il conseguimento dell’Attestato di Base non attribuisce alcun diritto all’ammissione al Biennio. Il Partecipante che intenda proseguire il percorso è tenuto a presentare una nuova domanda di ammissione, che sarà valutata dall’Istituto sulla base della disponibilità dei posti e degli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell’ammissione.

L’iscrizione al Triennio non richiede ulteriori domande di ammissione per le annualità successive, fermo restando il regolare completamento dell’annualità precedente e il permanere dei requisiti previsti dal presente Contratto.

Per tutta la durata della partecipazione alla Scuola il Partecipante è tenuto a rispettare il presente Contratto, le Condizioni Generali di Contratto, il codice etico e le disposizioni organizzative e didattiche impartite dall’Istituto, dai docenti e dai collaboratori.

Art. 5

Attività della Scuola

La Scuola comprende attività obbligatorie e attività facoltative, organizzate secondo il programma predisposto dall’Istituto. Tra le attività obbligatorie è compreso il colloquio individuale introduttivo, che si svolge prima dell’avvio delle attività d’aula e deve essere completato entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Il colloquio individuale introduttivo costituisce la prima attività obbligatoria di ciascuna annualità ai fini dell’art. 3.

Le attività obbligatorie costituiscono parte essenziale del percorso e rilevano ai fini del completamento delle annualità, della verifica della frequenza e del rilascio degli attestati.

Le attività facoltative hanno finalità di approfondimento, esercitazione e sostegno del percorso e possono comprendere, a titolo esemplificativo, Costellazioni familiari e sistemiche di gruppo, tutoring di gruppo, tutoring individuali e ogni altra iniziativa organizzata dall’Istituto.

Per ciascun anno accademico l’Istituto definisce il programma delle attività, la loro articolazione, la durata, le modalità di svolgimento e l’eventuale carattere obbligatorio o facoltativo.

La disciplina dell’evoluzione del programma, delle metodologie e dell’organizzazione della Scuola è regolata dall’art. 18 del presente Contratto.

La partecipazione alle attività facoltative non sostituisce la frequenza delle attività obbligatorie, salvo diversa decisione dell’Istituto adottata ai fini dell’integrazione delle ore di frequenza.

Art. 6

Frequenza e completamento delle annualità

La partecipazione alle attività della Scuola costituisce elemento essenziale del percorso.

Per il completamento di ciascuna annualità il Partecipante è tenuto a frequentare almeno l’80% delle ore previste per le attività obbligatorie.

Il raggiungimento della percentuale minima di frequenza costituisce requisito necessario per il completamento dell’annualità, per l’accesso all’annualità successiva e per il rilascio dei relativi attestati, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente Contratto.

Le presenze sono rilevate elettronicamente tramite i sistemi dell’Istituto. La registrazione della presenza è responsabilità esclusiva del Partecipante. In caso di omessa registrazione, il Partecipante può segnalarla attraverso l’apposita funzione dell’area riservata del sito entro 3 giorni dalla data dell’attività. Decorso tale termine, l’omessa registrazione non è recuperabile e la presenza non viene riconosciuta ai fini del computo della frequenza.

Le assenze, anche se giustificate, non incidono sul requisito minimo di frequenza, salvo quanto previsto dal presente Contratto in materia di integrazione delle attività.

Art. 7

Assenze e integrazione delle attività

Il Partecipante che, al termine dell’annualità, abbia frequentato almeno il 70%, ma meno dell’80%, delle ore previste per le attività obbligatorie può richiedere di integrare la propria frequenza partecipando ad attività dell’anno accademico successivo ritenute idonee dall’Istituto, compatibilmente con le esigenze organizzative e la disponibilità di posti. Le attività integrative sono soggette a separato corrispettivo secondo le tariffe in vigore al momento della fruizione.

L’integrazione della frequenza non costituisce recupero delle specifiche attività o dei moduli non frequentati. L’Istituto valuta discrezionalmente quali attività siano idonee ai fini del raggiungimento della soglia minima e non è tenuto a riproporre contenuti già erogati né ad attivare sessioni aggiuntive. La decisione dell’Istituto sull’idoneità delle attività è insindacabile.

L’integrazione della frequenza è subordinata alla regolarità della posizione economica del Partecipante e alla disponibilità di posti nelle attività individuate dall’Istituto.

L’integrazione della frequenza deve essere completata entro il termine dell’anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la carenza. Decorso inutilmente tale termine, le ore non integrate si intendono definitivamente perse.

L’integrazione della frequenza consente esclusivamente di raggiungere il requisito minimo dell’80% e non attribuisce, di per sé, il diritto al completamento dell’annualità o al rilascio degli attestati, che restano subordinati al possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente Contratto.

Qualora l’integrazione non venga completata nei termini previsti, trova applicazione l’articolo successivo in materia di ripetizione dell’annualità.

Art. 8

Ripetizione dell’annualità

Qualora il Partecipante abbia frequentato meno del 70% delle ore previste per le attività obbligatorie, l’annualità si considera non completata e non è ammessa l’integrazione delle ore di frequenza.

In tal caso il Partecipante non può accedere all’annualità successiva e, qualora intenda proseguire il percorso, dovrà iscriversi nuovamente all’annualità non completata secondo le condizioni didattiche, organizzative ed economiche vigenti al momento della nuova iscrizione.

La ripetizione dell’annualità costituisce un nuovo percorso e comporta il pagamento della relativa quota di partecipazione, senza diritto alla restituzione, alla compensazione o all’imputazione delle somme già corrisposte per l’annualità non completata.

Per i Partecipanti iscritti al Triennio, la ripetizione dell’annualità non determina la cessazione del Contratto né incide sugli obblighi economici già divenuti esigibili. Resta ferma la facoltà di esercitare il recesso nei casi e con le modalità previsti dal presente Contratto.

L’ammissione alla nuova annualità resta subordinata alla disponibilità dei posti.

Art. 9

Attestati

L’Istituto rilascia gli attestati previsti dalla Scuola esclusivamente ai Partecipanti che abbiano completato il relativo percorso nel rispetto delle condizioni previste dal presente Contratto.

Il completamento del Primo anno consente il rilascio dell’Attestato di Base.

Il completamento del Biennio o del Triennio, secondo la formula di iscrizione prescelta, consente il rilascio dell’Attestato Magistrale.

Il rilascio degli attestati è subordinato al completamento del percorso, al raggiungimento dei requisiti minimi di frequenza, all’integrale adempimento degli obblighi economici assunti nei confronti dell’Istituto e alla valutazione positiva del comportamento complessivamente tenuto dal Partecipante durante la Scuola.

La valutazione del Partecipante è effettuata lungo l’intero percorso e tiene conto della frequenza, del rispetto del Codice Etico e del Codice Deontologico dell’Istituto — con particolare riferimento agli obblighi applicabili agli allievi — della partecipazione alle attività, della collaborazione con i docenti, con i collaboratori dell’Istituto e con gli altri Partecipanti, nonché della coerenza del comportamento con le finalità della Scuola. Qualora l’Istituto intenda non procedere al rilascio dell’Attestato di partecipazione per ragioni diverse dal mancato raggiungimento dei requisiti di frequenza o dal mancato adempimento degli obblighi economici, ne dà comunicazione motivata al Partecipante, indicando le specifiche condotte rilevanti, e lo invita a presentare le proprie osservazioni entro un termine congruo.

Il mancato rilascio dell’attestato non attribuisce alcun diritto alla restituzione, totale o parziale, della quota di partecipazione corrisposta.

Gli attestati rilasciati dall’Istituto attestano esclusivamente il completamento del percorso e non costituiscono titoli abilitanti all’esercizio di professioni regolamentate, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10

Benefici riservati ai Partecipanti

Per tutta la durata dell’iscrizione alla Scuola, il Partecipante beneficia delle agevolazioni e dei servizi riservati agli iscritti, secondo le modalità stabilite dall’Istituto.

Salvo diversa comunicazione dell’Istituto, il Partecipante ha diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione ai servizi e alle attività per i quali tale agevolazione sia espressamente prevista.

Lo sconto è personale, non cedibile, non convertibile in denaro e non è cumulabile con altre promozioni o convenzioni, salvo diversa decisione dell’Istituto.

Durante il periodo di iscrizione il Partecipante può partecipare alle attività facoltative previste dal programma della Scuola.

Il Partecipante può inoltre richiedere tutoring individuali senza limiti numerici prestabiliti. L’Istituto ne organizza lo svolgimento in funzione delle esigenze formative del Partecipante, della disponibilità dei docenti e dell’organizzazione della Scuola.

L’Istituto disciplina le modalità di prenotazione e di svolgimento dei tutoring individuali e delle altre attività previste dal presente articolo.

I benefici disciplinati dal presente articolo cessano con la conclusione o la cessazione, per qualsiasi causa, della partecipazione alla Scuola, salvo diversa comunicazione dell’Istituto.

Art. 11

Quote di partecipazione e pagamenti

La partecipazione alla Scuola è subordinata al versamento della quota di partecipazione e della caparra confirmatoria, secondo gli importi, le modalità e le scadenze stabiliti dall’Istituto.

La caparra confirmatoria è versata a garanzia degli impegni assunti dal Partecipante ed è imputata alla quota di partecipazione, salvo i casi previsti dalla legge o dal presente Contratto.

La quota di partecipazione remunera l’organizzazione dell’annualità, le attività previste per la stessa e gli impegni assunti dall’Istituto in relazione al percorso di iscrizione prescelto, indipendentemente dall’effettiva fruizione delle attività da parte del Partecipante.

Gli importi dovuti, le modalità di pagamento, gli eventuali piani di rateizzazione e le relative scadenze sono disciplinati nella documentazione economica predisposta dall’Istituto, che costituisce parte integrante del rapporto contrattuale.

Il mancato utilizzo, totale o parziale, delle attività della Scuola per cause imputabili al Partecipante non attribuisce alcun diritto alla riduzione della quota di partecipazione, salvo quanto espressamente previsto dal presente Contratto.

In caso di mancato pagamento di una o più rate alle scadenze previste, l’Istituto invia al Partecipante un sollecito scritto con un termine di regolarizzazione non inferiore a 7 giorni. Decorso inutilmente tale termine, l’Istituto può sospendere l’accesso alle attività della Scuola fino alla regolarizzazione integrale della posizione debitoria. Durante il periodo di sospensione le attività non fruite non danno diritto a integrazione della frequenza né a proroga dei termini del percorso. La sospensione non sospende il decorso delle rate né degli obblighi economici del Partecipante. Qualora la morosità persista oltre 15 giorni dalla sospensione, o in caso di reiterato inadempimento agli obblighi di pagamento, l’Istituto può dichiarare la decadenza del Partecipante dal beneficio della rateazione, con conseguente immediata esigibilità dell’intero importo residuo dovuto per l’annualità in corso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 in caso di recesso o interruzione anticipata.

Art. 12

Recesso dal Biennio e dal Triennio

In caso di recesso, rinuncia o interruzione anticipata del Biennio o del Triennio, il Partecipante è tenuto a corrispondere, per ciascuna annualità già iniziata alla data di efficacia del recesso, l’importo applicabile in base alla modalità di pagamento prescelta al momento dell’iscrizione. L’Istituto ridetermina il corrispettivo complessivamente dovuto applicando gli importi indicati nel Documento Economico sottoscritto dal Partecipante e imputa a tale importo le somme già corrisposte.

Qualora dal ricalcolo risulti un importo ancora dovuto, il Partecipante è tenuto a corrisponderlo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Istituto. Qualora risulti un importo a credito del Partecipante, l’Istituto provvede alla restituzione entro il medesimo termine, fatti salvi gli importi non rimborsabili ai sensi del presente Contratto.

Lo sconto del 5% riconosciuto al Partecipante che abbia corrisposto l’intero importo in un’unica soluzione rimane applicabile anche in caso di recesso, rinuncia o interruzione anticipata. Il corrispettivo dovuto è pertanto determinato applicando gli importi previsti per tale modalità di pagamento nel Documento Economico sottoscritto dal Partecipante.

Gli importi applicabili in caso di recesso per ciascuna annualità e per ciascuna modalità di pagamento sono indicati nel Documento Economico sottoscritto dal Partecipante, che costituisce parte integrante del rapporto contrattuale. Il Partecipante dichiara di aver preso visione di tali condizioni prima della conclusione del contratto e di accettarle specificamente. In assenza di un Documento Economico che indichi separatamente gli importi applicabili, il presente articolo non produce effetti economici aggiuntivi rispetto alle somme già versate.

Art. 13

Diritto di recesso nei contratti conclusi a distanza

Qualora il Partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo e il Contratto sia concluso a distanza, è riconosciuto il diritto di recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione, senza necessità di fornire alcuna motivazione.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata all’Istituto tramite l’apposita funzione disponibile nell’area riservata del sito istituzionale ovvero, in alternativa, mediante dichiarazione esplicita inviata all’indirizzo di posta elettronica ufficiale dell’Istituto. L’Istituto trasmetterà conferma della ricezione su supporto durevole.

La trasmissione della conferma di iscrizione e del calendario delle attività non costituisce avvio dell’erogazione del servizio ai fini del presente articolo.

In caso di recesso esercitato nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l’Istituto rimborsa le somme versate entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, al netto dell’eventuale proporzionale per prestazioni già erogate ove il Partecipante abbia richiesto l’avvio anticipato del servizio.

Art. 14

Sospensione del percorso

In presenza di circostanze eccezionali adeguatamente documentate, il Partecipante può chiedere la sospensione del percorso.

La sospensione è concessa esclusivamente a discrezione dell’Istituto, tenuto conto delle motivazioni addotte, dell’interesse formativo del Partecipante, dell’organizzazione della Scuola e della disponibilità dei posti. La relativa concessione non costituisce precedente né attribuisce diritti per il futuro.

La sospensione non determina il differimento o la sospensione degli obblighi economici già divenuti esigibili, né attribuisce il diritto al mantenimento delle condizioni economiche applicate al momento dell’iscrizione o all’ammissione automatica a una successiva annualità.

Alla ripresa del percorso il Partecipante è tenuto ad adeguarsi alle condizioni didattiche, organizzative ed economiche vigenti al momento della nuova iscrizione, salvo diversa decisione dell’Istituto.

La sospensione non pregiudica il diritto dell’Istituto di esigere le somme già dovute alla data della sua concessione.

Qualora la sospensione non risulti compatibile con l’organizzazione della Scuola o con le finalità del percorso, l’Istituto può rigettare la relativa richiesta senza che ciò attribuisca al Partecipante alcun diritto a indennizzi o risarcimenti.

Art. 15

Permanenza nella Scuola e tutela dell’ambiente formativo

La permanenza nella Scuola presuppone il rispetto dei principi, del codice etico e delle regole organizzative dell’Istituto, nonché un comportamento coerente con le finalità del percorso e con la tutela dell’ambiente formativo.

Qualora, sulla base di elementi concreti e oggettivi, l’Istituto ritenga che la prosecuzione della partecipazione sia incompatibile con il regolare svolgimento della Scuola, con la tutela dell’ambiente formativo, con la sicurezza delle persone coinvolte o con le finalità del percorso, può adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, privilegiando, ove possibile, le misure meno limitative della partecipazione e ricorrendo alla sospensione o all’esclusione solo quando risultino proporzionate alla gravità dei fatti.

Prima di adottare i provvedimenti di sospensione o di esclusione, l’Istituto, ove la natura dei fatti lo consenta, invita il Partecipante a presentare le proprie osservazioni entro un termine congruo.

I provvedimenti sono adottati secondo criteri di correttezza, proporzionalità e buona fede, tenendo conto della gravità dei fatti, del comportamento complessivamente tenuto dal Partecipante e dell’interesse al regolare svolgimento della Scuola.

L’eventuale esclusione determina la cessazione della partecipazione alla Scuola e la perdita dei benefici connessi all’iscrizione, fatti salvi gli effetti economici già prodotti e quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e dal presente Contratto.

Art. 16

Riservatezza

La riservatezza costituisce un elemento essenziale della Scuola e rappresenta una condizione necessaria per lo svolgimento delle attività e per la tutela dell’ambiente formativo.

Il Partecipante si impegna a mantenere riservati fatti, informazioni, testimonianze, esperienze personali e ogni altra circostanza appresa nel corso delle attività della Scuola e riferibile ad altri Partecipanti, ai docenti o ai collaboratori dell’Istituto, salvo il consenso dell’interessato o i casi previsti dalla legge.

È fatto divieto di registrare, fotografare, filmare o comunque documentare le attività della Scuola senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto.

L’Istituto può richiedere l’immediata cancellazione di fotografie, registrazioni o altri materiali realizzati in violazione del presente articolo.

Il Partecipante si impegna altresì a non diffondere, con qualsiasi mezzo, contenuti idonei a consentire l’identificazione di altri Partecipanti o a compromettere la riservatezza delle attività della Scuola.

Gli obblighi previsti dal presente articolo continuano a produrre effetti anche dopo la cessazione della partecipazione alla Scuola.

La violazione degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare l’adozione dei provvedimenti previsti dal presente Contratto, fatto salvo il diritto dell’Istituto e degli eventuali soggetti interessati al risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 17

Materiali didattici e proprietà intellettuale

I materiali didattici, le dispense, le registrazioni, i contenuti multimediali, le metodologie, i marchi, i segni distintivi e ogni altro contenuto messo a disposizione nell’ambito della Scuola restano di esclusiva titolarità dell’Istituto o dei rispettivi aventi diritto e sono tutelati dalla normativa vigente.

La loro messa a disposizione attribuisce al Partecipante un diritto personale, non esclusivo e non trasferibile di utilizzo, limitato alle sole finalità di studio e di approfondimento personale.

Salvo preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto, è vietato riprodurre, distribuire, pubblicare, comunicare a terzi, modificare o utilizzare, anche parzialmente, i materiali didattici o gli altri contenuti della Scuola per finalità diverse da quelle previste dal presente Contratto, anche qualora siano stati rielaborati, integrati o combinati con contenuti di terzi.

È altresì vietato utilizzare i materiali didattici o gli altri contenuti della Scuola per alimentare, addestrare, sviluppare, ottimizzare o comunque supportare sistemi di intelligenza artificiale, modelli di apprendimento automatico, banche dati o altri sistemi automatizzati destinati alla generazione, elaborazione o diffusione di contenuti, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto.

È inoltre vietato rimuovere, alterare o rendere non riconoscibili eventuali indicazioni di titolarità, copyright, provenienza o altri segni identificativi apposti sui materiali della Scuola.

La partecipazione alla Scuola e il conseguimento degli attestati non attribuiscono alcun diritto all’utilizzo del nome, del marchio o degli altri segni distintivi dell’Istituto, né autorizzano il Partecipante a qualificarsi come docente, collaboratore, rappresentante o soggetto accreditato dall’Istituto, salvo preventiva autorizzazione scritta.

La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Istituto ad adottare i provvedimenti previsti dal presente Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 18

Evoluzione della Scuola

L’Istituto aggiorna costantemente la Scuola al fine di garantirne la qualità, l’attualità e la coerenza con il proprio progetto formativo.

A tal fine l’Istituto ha facoltà di modificare il programma didattico, le metodologie di insegnamento, i materiali, i docenti, gli strumenti utilizzati e l’organizzazione delle attività della Scuola.

L’Istituto può inoltre introdurre nuove attività, modificare, sostituire o eliminare attività esistenti, nonché variarne la distribuzione tra le annualità, qualora ciò sia ritenuto funzionale al migliore perseguimento delle finalità della Scuola.

Le modifiche di cui ai commi precedenti possono essere introdotte anche nel corso del percorso, purché non ne risultino alterate l’identità, le finalità e la qualità complessiva della Scuola.

Le modifiche apportate ai sensi del presente articolo non costituiscono inadempimento contrattuale e non attribuiscono al Partecipante il diritto di recedere dal Contratto, ottenere riduzioni della quota di partecipazione o pretendere indennizzi, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 19

Protezione dei dati personali e utilizzo dell’immagine

L’Istituto tratta i dati personali del Partecipante nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto dall’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile.

Il conferimento dei dati richiesti come obbligatori è necessario per l’instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale. L’eventuale mancato conferimento può rendere impossibile l’iscrizione o la prosecuzione della partecipazione alla Scuola.

Nel corso delle attività della Scuola l’Istituto può effettuare riprese fotografiche, audio o video nel rispetto della normativa vigente e delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dai Partecipanti.

L’eventuale consenso all’utilizzo dell’immagine o delle registrazioni è autonomo rispetto al presente Contratto, è revocabile nei limiti previsti dalla legge e non costituisce condizione per l’ammissione o la permanenza nella Scuola.

L’Istituto può effettuare registrazioni o riprese destinate esclusivamente a finalità organizzative, didattiche, documentali o di tutela della Scuola.

Per ogni ulteriore aspetto relativo al trattamento dei dati personali si rinvia all’informativa privacy dell’Istituto, resa disponibile al Partecipante ai sensi della normativa vigente.

Art. 20

Rapporti con le Condizioni Generali di Contratto

Il presente Contratto disciplina gli aspetti specifici relativi alla partecipazione alla Scuola e integra le Condizioni Generali di Contratto dell’Istituto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto trovano applicazione le Condizioni Generali di Contratto e, in via subordinata, le disposizioni della legge italiana.

In caso di contrasto tra il presente Contratto e le Condizioni Generali di Contratto prevalgono le disposizioni del presente Contratto limitatamente agli aspetti specificamente disciplinati.

Art. 21

Disposizioni finali

L’eventuale nullità o inefficacia di una o più disposizioni del presente Contratto non pregiudica la validità delle restanti disposizioni, che continuano a produrre i propri effetti nei limiti consentiti dalla legge.

L’eventuale tolleranza dell’Istituto rispetto a comportamenti difformi del Partecipante non costituisce rinuncia ai propri diritti né modifica delle disposizioni del presente Contratto.

Il presente Contratto, unitamente alle Condizioni Generali di Contratto e agli altri documenti espressamente richiamati, disciplina integralmente il rapporto tra le Parti con riferimento alla partecipazione alla Scuola.

Ogni modifica del presente Contratto deve risultare da atto scritto.

Art. 22

Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Qualora il Partecipante rivesta la qualità di consumatore, resta fermo il foro territorialmente competente previsto dalle disposizioni inderogabili di legge.

Negli altri casi, per ogni controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità o alla cessazione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro indicato nelle Condizioni Generali di Contratto dell’Istituto.

Art. 23

Approvazione specifica delle clausole rilevanti

Ove il presente Contratto sia oggetto di specifica sottoscrizione contrattuale ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Partecipante approva specificamente, con separata manifestazione di consenso, le clausole che prevedono: la facoltà dell’Istituto di modificare il calendario, i docenti e l’organizzazione delle attività senza che ciò costituisca inadempimento (art. 3); la limitazione del diritto alla riprogrammazione individuale per impedimenti personali (art. 3); la discrezionalità dell’Istituto nella valutazione ai fini dell’integrazione della frequenza e l’insindacabilità della relativa decisione (art. 7); l’obbligo di pagamento della quota anche per l’annualità non completata in caso di ripetizione (art. 8); l’integrale esigibilità della quota annuale dall’avvio dell’annualità indipendentemente dalla data di recesso o interruzione (art. 12); la decadenza dal beneficio dello sconto e il ricalcolo alle quote ordinarie in caso di recesso anticipato dal Biennio o dal Triennio (art. 12); la discrezionalità dell’Istituto nella concessione della sospensione del percorso e il mantenimento degli obblighi economici durante la sospensione (art. 14); la facoltà dell’Istituto di modificare il programma didattico, le metodologie e l’organizzazione della Scuola senza che ciò costituisca inadempimento (art. 18); il foro competente nei casi non coperti dalla tutela inderogabile del consumatore (art. 22); nonché le ulteriori clausole che per legge richiedano specifica approvazione.