Art. 1
Definizione e ambito di applicazione
Il presente Codice Deontologico stabilisce i principi e le regole di condotta che docenti, collaboratori e allievi dell’Istituto SIDDHI sono tenuti a osservare nello svolgimento della loro attività formativa e professionale, in conformità con la Legge 4/2013 e con i valori ispiratori dell’Istituto.
Per gli allievi, il Codice si applica limitatamente ai principi e alle disposizioni compatibili con la loro posizione di partecipanti al percorso formativo, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza, rispetto, correttezza relazionale e integrità comportamentale durante le attività dell’Istituto.
Art. 2
Principi generali
L’attività professionale si fonda sulla libertà, sull’indipendenza, sulla responsabilità personale e sul rispetto della dignità umana.
Ogni operatore agisce con integrità, lealtà e rispetto verso i colleghi, gli allievi e i clienti, evitando ogni forma di abuso, manipolazione o discriminazione.
Art. 3
Doveri verso la persona e la collettività
È dovere dell’operatore favorire il benessere e l’evoluzione globale della persona nel rispetto della libertà, della coscienza e della dignità di ciascuno, indipendentemente da età, genere, provenienza, credo o condizione sociale.
Art. 4
Libertà, indipendenza e responsabilità professionale
Il professionista mantiene la propria libertà e autonomia di giudizio, evitando condizionamenti esterni o conflitti d’interesse.
È responsabile delle proprie scelte e azioni nell’ambito della formazione e della pratica sistemica.
Art. 5
Correttezza e limiti della professione
Il facilitatore e il docente non esercitano attività di natura diagnostica o terapeutica, salvo possedere le relative abilitazioni professionali.
Devono astenersi da ogni promessa di risultati, da atteggiamenti salvifici o da pratiche che generino dipendenza psicologica.
Ogni attività deve rispettare i limiti delle competenze acquisite e dichiarate.
Art. 6
Segreto professionale e tutela dei dati
Tutti i membri sono tenuti alla più stretta riservatezza riguardo a informazioni, esperienze e dati personali appresi nello svolgimento delle attività.
Devono attenersi alla normativa sulla protezione dei dati personali e garantire che collaboratori e assistenti osservino lo stesso dovere di riservatezza.
Art. 7
Competenza e formazione permanente
Il professionista ha l’obbligo di mantenere un livello adeguato di competenza attraverso aggiornamento, formazione continua e supervisione.
È suo dovere riconoscere i propri limiti e astenersi dall’assumere incarichi per i quali non possiede competenze sufficienti.
Art. 8
Informazione e trasparenza verso il cliente o l’allievo
All’inizio di ogni percorso formativo o esperienziale, il professionista informa in modo chiaro e veritiero sulla natura dell’intervento, sui suoi obiettivi, sui limiti e sui costi.
Ogni rapporto professionale deve essere formalizzato con chiarezza e correttezza.
Art. 9
Relazione d’aiuto e confini professionali
La relazione d’aiuto deve essere improntata a rispetto, equilibrio e sobrietà.
Il professionista si astiene da relazioni di natura sentimentale o economica con clienti o allievi che possano compromettere la neutralità e l’integrità del lavoro.
Il facilitatore riconosce che l’aiuto è efficace solo entro i limiti dell’ordine e del consenso dell’altro.
Art. 10
Pubblicità, immagine e comunicazione
La comunicazione al pubblico deve essere sobria, veritiera e coerente con i principi etici e deontologici.
È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o di auto-promozione che generi aspettative miracolistiche o attribuisca competenze non possedute.
Art. 11
Collaborazione, colleganza e rispetto reciproco
I membri dell’Istituto si impegnano a favorire la collaborazione e lo scambio tra colleghi, docenti e allievi, riconoscendo il valore della comunità professionale.
Il rispetto reciproco e la comunicazione costruttiva sono principi fondanti della vita dell’Istituto.
Art. 12
Procedura disciplinare e reclami
Eventuali segnalazioni di violazione del presente Codice possono essere sottoposte al Consiglio Etico o all’organo competente dell’Istituto, che valuta con imparzialità e riservatezza, nel rispetto del diritto di replica e della dignità delle persone coinvolte.
Art. 13
Disposizioni finali
Il presente Codice Deontologico integra e specifica i principi etici dell’Istituto.
La sua osservanza è condizione essenziale per la collaborazione, la docenza e la rappresentanza dell’Istituto SIDDHI.